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Chapitre D'ouvrage Année : 2017

Le droit de ne pas être torturé

Il diritto a non subire tortura

Résumé

L'essai analyse la loi italienne n° 110 du 2017 (introduction d'un crime de torture dans le code pénal)
Sin dal diritto romano era previsto l’istituto della tortura giudiziaria, che conobbe il suo maggior sviluppo durante l’età del diritto comune. A seguito della lotta illuministica per l’abolizione del “rigoroso esame” e della scomparsa dello stesso in tutti gli Stati europei, il concetto di “tortura” in ambito giuridico ha subito una rapida evoluzione, che ha portato alla definizione “omnicomprensiva” fornita dall’ONU all’art. 1 della CAT. La tortura, ormai, non è più considerata in quanto istituto processuale, bensì quale trattamento disumano e degradante particolarmente grave, anti-democratico e contrario ai principî del garantismo giudiziario. Il divieto di tortura è stato recepito dal Costituente principalmente con il quarto comma dell’art. 13 Cost., che implica l’obbligo di punizione di qualunque violenza fisica e morale su persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Analogo obbligo è imposto dalla CAT, ratificata dall’Italia. Il legislatore ha ritenuto di dare seguito – tardivamente e dopo alcune condanne da parte della Corte EDU – a tali obblighi con la l. n. 110/2017, che ha introdotto nell’ordinamento italiano uno specifico reato di tortura. La legge, approvata col dichiarato scopo di mettere l’Italia in regola con gli obblighi internazionali, presenta numerosi problemi che rischiano di renderla inadeguata a raggiungere il fine cui sarebbe preposta. In primo luogo, il reato è di tipo comune, e non proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. In secondo luogo, esso non è imprescrittibile. In terzo luogo, viene richiesto che esso si realizzi mediante più «violenze o minacce» e «più condotte», e che si traduca in un «verificabile trauma psichico», lasciando così “scoperte” numerose ipotesi di vessazione rientranti nella definizione internazionale di tortura. Come si tenta di dimostrare nel saggio, tali problematiche comportano non solo la permanenza della situazione di inadempienza dell’Italia rispetto agli obblighi internazionali, ma anche la perdurante inattuazione del quarto comma dell’art. 13 Cost. Sulla base di quanto esposto, sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore per rimediare alle imperfezioni della normativa esaminata la quale, per altro verso, ha almeno l’utilità di aver reso possibile un’eventuale pronuncia manipolativa da parte della Corte costituzionale. In conclusione si osserva come, in assenza di interventi da parte del Parlamento e del Giudice delle leggi, l’unica alternativa resti, nei limiti del possibile, quella di una interpretazione adeguatrice da parte del giudice ordinario.
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Citer

Giuliano Serges. Il diritto a non subire tortura: ovvero: il diritto di libertà dalla tortura. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Editoriale scientifica, pp.335-392, 2017, Diritto penitenziario e costituzione, 978-88-9391-180-1. ⟨hal-01668360⟩
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